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Le novità che hanno maggiormente influenzato l’andamento del programma straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie sanitaria, avviato con l'art. 20 della legge 67/1988 per 30.000 miliardi di lire, incrementato di 4000 miliardi con la legge finanziaria 2001, riguardano aspetti istituzionali e normativi: la devoluzione delle competenze gestionali dal CIPE ai Ministeri competenti per materia, l’applicazione delle regole della programmazione negoziata, l’abolizione del sistema di finanziamento per mutui con la messa a disposizione di denaro contante, la costituzione dei Nuclei di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici.
In attuazione dell’art. 3 della legge 144/1999, la delibera CIPE 141 del 6 agosto 1999 trasferisce, tra l’altro, al Ministero della Salute le competenze in materia di ammissione a finanziamento degli interventi previsti dai programmi regionali e forniti di progettazione esecutiva, favorendo una significativa semplificazione dei procedimenti in atto.
Inoltre, per quanto attiene gli investimenti in sanità, l’art. 5 bis del d. lgs. 502/1992, introdotto dal d. lgs. 229/1999, prevede che il Ministro della Salute, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro del tesoro e d’intesa con la Conferenza Stato regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato.
Le regioni che hanno incluso la materia sanità tra quelle oggetto delle intese istituzionali di programma in base all’articolo 2 della legge 662/1996 (Lombardia, Toscana e Basilicata), hanno avuto la possibilità di stipulare accordi di programma quadro in base a detta normativa.
Anche al fine di velocizzare l’attuazione del programma di investimenti e per avviare la stipula degli specifici accordi di programma, sono stati promossi tavoli tecnici con tutte le regioni, nell’ambito dei quali sono stati acquisiti ampi contributi utili alla predisposizione di uno schema tipo di accordo condiviso e ad orientare il finanziamento a opere strategiche e strutture di eccellenza. I tavoli tecnici hanno, inoltre, offerto lo spunto concreto per facilitare le regioni a rendere coerenti le varie linee di finanziamento accessibili, a selezionarne gli obiettivi e ad ottimizzarne gli effetti, con l'obiettivo generale di riqualificare l’intero patrimonio strutturale e tecnologico in funzione di servizi organizzati sulla base dell’analisi della domanda, capaci di produrre effetti positivi anche sul versante della spesa.
Tra gli strumenti innovativi volti al rilancio della funzione programmatoria, centrale e regionale, è da ascrivere la costituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Salute, in attuazione dell’articolo 1 della legge 144/1999. La norma prevede che venga costruita la rete dei Nuclei di valutazione, presso le amministrazioni centrali e regionali, con il fine di sostenere le fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani e programmi di particolare impatto sullo sviluppo del paese.
Il programma di investimenti ex art.20 riguarda anche gli IRCCS, i Policlinici a gestione diretta, gli IZS e l’ISS, che hanno potuto usufruire di finanziamenti per circa 1200 miliardi di lire.