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La Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare la salute "come fondamentale diritto dell´individuo e interesse della collettività" (art. 32). L´assunzione e la gestione del Servizio pubblico sanitario rappresentano, pertanto, adempimento di un dovere costituzionale cui il legislatore ha provveduto, in modo organico e compiuto, a partire dalla legge n. 833 del 1978.
Tale legge, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, fissa principi cardine come la solidarietà, la copertura assistenziale globale e la natura pubblica del Servizio sanitario: con tale modello universalistico la tutela della salute, nel realizzare il principio costituzionale di cui all´articolo 32 della Costituzione, viene indirizzata a tutti gli appartenenti la comunità, ponendo gli oneri a carico della fiscalità generale.
Il conseguente aumento degli oneri, unitamente ad una serie di questioni che rimanevano irrisolte, hanno dato luogo a ripetuti e frammentari interventi legislativi, finalizzati ad individuare forme stabili di bilanciamento dei vari interessi coinvolti, che, lungi dall´essere completi, hanno comunque posto le basi per la organica riforma del ‘92.
Il decreto legislativo n. 502/92, così come risulta modificato ed integrato dal d. lgs n. 517/93, nel confermare la tutela del diritto alla salute delineato dalla 833/78, disegna un modello organizzativo di aziende sanitarie "dinamico", in grado cioè, attraverso la flessibilità funzionale e la impostazione per obiettivi, di rispondere pienamente, in termini quantitativi e qualitativi, alla domanda sanitaria.
Le principali innovazioni riguardano:
- la regionalizzazione del servizio;
- l´attribuzione alle aziende sanitarie della personalità giuridica pubblica, con le conseguenti sfere di autonomia (amministrativa, contabile, ecc), con i propri organi decisionali, consultivi e di controllo;
- il finanziamento attribuito con le quote capitarie in funzione dei livelli uniformi di assistenza previsti nel Piano Sanitario Nazionale;
- la responsabilizzazione degli organi direttivi per la gestione delle risorse ed il conseguimento dei risultati;
- la prefigurazione di un sistema di concorrenza tra strutture pubbliche e private, fondato sull’accreditamento e il finanziamento a tariffa delle strutture stesse.
La successiva riforma, attuata su delega della legge n. 419/98, con il decreto legislativo n. 229/99 - peraltro più volte integrato e modificato - porta a compimento il processo di razionalizzazione avviato (regionalizzazione del sistema e aziendalizzazione delle strutture); potenzia il ruolo dei Comuni nella programmazione sanitaria e nella valutazione dell´attività svolta dai direttori generali; sottolinea il forte rilievo della integrazione sociosanitaria; rivisita il rapporto pubblico-privato attraverso il riconoscimento del pluralismo che caratterizza l´organizzazione e l´attività del Servizio sanitario nazionale; focalizza l´attenzione sulla qualità, appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, provvedendo ad affermare il principio di contestualità tra identificazione dei livelli di assistenza garantiti dal Ssn e la definizione del fabbisogno nazionale.
L’evoluzione in senso federalista del sistema di tutela della salute, dopo i primi passi compiuti con il decreto legislativo n. 112/98, si afferma più compiutamente con il decreto legislativo n. 56/00, recante il nuovo sistema di finanziamento regionale dei servizi, e con la riforma generale apportata con la revisione del titolo V, parte II, della Costituzione, attuata con la legge n. 3/01, che contiene i presupposti per la futura approvazione di nuove e distinte discipline regionali della sanità pubblica.
Sempre del 2001 è la legge n. 405, la quale, con il titolo "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", detta importanti disposizioni riguardanti non solo il regime di finanziamento dei servizi, ma anche i presupposti per una diversa regolamentazione nelle Regioni degli ospedali pubblici, delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell’organizzazione dell’assistenza farmaceutica.
Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 sono stati definiti i servizi che rientrano tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), vale a dire quei servizi che devono essere garantiti a tutti, a carico del Servizio sanitario nazionale.